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Equa riparazione - Ricorso e risarcimento in base alla legge Pinto

L’ordinamento italiano ha predisposto una speciale procedura (legge 24 marzo 2001 n. 89: c.d. legge Pinto) per ottenere il risarcimento del danno  derivante dall’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo. Più precisamente, la legge 89/2001 riconosce il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dalla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa (art. 2).

Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione, la durata di un processo viene considerata ragionevole ove sia stata contenuta in tre anni per i processi di primo grado e in due anni per i giudizi di impugnazione. Laddove il processo abbia avuto una durata eccedente tale termine, scatta il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale (equa riparazione).

Il diritto al risarcimento prescinde dall’esito del processo: ciò vuol dire che può essere richiesto sia dalla parte vittoriosa sia da quella che è risultata soccombente.

L’introduzione della domanda di equa riparazione non influisce sul corso del processo eventulmente ancora in corso e abbisogna esclusivamente delle copie semplice degli atti iniziali (citazione, ricorso, comparsa di costituzione), dei verbali d’udienza e della sentenza (ove già emessa).

La legge prescrive che la domanda di equa riparazione debba essere proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito irrevocabilmente il giudizio.

Lo Studio Cappelleri cura una considerevole mole di ricorsi per equa riparazione con ottimi risultati e spesso gratuitamente.

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Pubblicazione dei redditi 2005 - Risarcimento del danno

L'Agenzia delle Entrate, com'è noto, ha diffuso il 30 aprile 2008, pubblicandoli su internet, i dati fiscali contenenti le dichiarazioni dei redditi del 2005 di tutti i contribuenti italiani.

La pubblicazione, per com'è avvenuta, appare fortemente lesiva degli interessi e dei diritti dei cittadini che, a parere dei professionisti dello studio, hanno diritto ad un adeguato risarcimento del danno patito.

Potete approfondire l'argomento cliccando qui per scoprire come ottenere il risarcimento del danno

Accertamenti fiscali - Studi di settore - Ricorso

L'Agenzia delle Entrate basa la maggioranza degli accertamenti fiscali pressoché unicamente sulle presunzioni fornite dai cosiddetti Studi di Settore.

Ad avviso dei professionisti dello studio, tale comportamento è fortemente lesivo dei diritti dei cittadini.

Qualora abbiate ricevuto un avviso di accertamento che ritenete ingiusto, lo studio è disponibile a fornirvi la necessaria consulenza per l'impugnazione dinanzi alla commissione tributaria competente. Per maggiori informazioni, cliccate qui.