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Affido congiunto: cassazione 16593 del 2008

L’affido condiviso “è la regola” e non “l’eccezione”: il minore va affidato a uno dei genitori solo nel caso in cui la “bigenitorialità” possa in qualche modo pregiudicarne la crescita. Non basta. La legge non ha previsto dei casi di esclusione dall’affido condiviso: spetta al giudice di volta in volta valutare le singole situazioni e verificare le possibili conseguenze per il minore. E poi ancora: la conflittualità fra mamma e papà non è una causa che di per sé esclude l’affidamento congiunto.
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 16593 del 18 giugno 2008  

Affido congiunto: decisioni straordinarie

Con l'introduzione del nuovo diritto di famiglia, il Legislatore ha voluto stabilire una procedura dedicata ai genitori che, non riuscendo a stabilire un adeguato rapporto di comune gestione delle questioni relative ai figli minori, si trovino a dover adire il Magistrato per risolvere le controversie quotidiane.

In particolare, le decisioni di straordinaria amministrazione, ove non siano prese d'accordo fra i coniugi, possono essere stabilite dal Giudice competente, sentite le parti ed avuto riguardo al bene dei figli.

E' inoltre previsto un complesso sistema di "punizioni" per il coniuge che, con il suo comportamento, arrechi un danno all'altro coniuge, ostacolandolo nel rapporto con il minore.

Articolo 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

 

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari

 

Diritto di famiglia, separazioni, affidamento, divorzi

Lo Studio Cappelleri si occupa da decenni di diritto di famiglia e, in particolare, degli aspetti che riguardano le separazioni e i divorzi in Italia, avendo ottenuto pronunce di merito e legittimità che hanno segnato la storia di questa materia.

Per qualunque dubbio in materia, soprattutto alla luce della nuova legge in tema di affido condiviso, non esitate a contattarci.

Saremo disponibili a fornirvi ogni chiarimento in materia, anche in considerazione delle nuove aperture legislative che impongono un regime familiare ed economico molto diverso dal passato e che aprono, dunque, anche per le famiglie già separate, nuove possibilità giuridiche.

A puro titolo d'esempio, vi ricordiamo che il principio dell'affidamento congiunto dei minori è applicabile anche alle separazioni e ai divorzi già definiti, così come è applicabile anche alle situazioni già decise il diritto del coniuge di contribuire al mantenimento del figlio, versando direttamente al maggiorenne l'assegno mensile.