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Affido congiunto: decisioni straordinarie

T. Pisa, 20-12-2006.
L’affidamento dei figli nella forma condivisa implica la necessità che ogni decisione comportante un rilevante mutamento nella vita dei figli stessi sia assunta all’esito di un leale confronto tra i divergenti intendimenti dei genitori; nel caso di specie il trasferimento di residenza effettuato unilateralmente dalla madre collocataria, oggettivamente qualificabile come arbitrario in quanto rispondente esclusivamente alle esigenze della stessa, costituisce un mutamento avente le caratteristiche sopra indicate, nonché, incidendo sull’istruzione delle minori in età scolare, anche una questione che doveva essere assunta in accordo con l’altro genitore; tale condotta pertanto costituisce quanto meno ostacolo al corretto svolgimento della modalità di affidamento con conseguente applicabilità dei rimedi ex art. 709 ter, 2º comma, c.p.c.
 
Separazione di coniugi
- Affidamento
- Minore
- Potestà
- Separazione
 
Riferimenti legislativi: 
c.c., art. 155
c.p.c., art. 709 ter 

Diritto di famiglia, separazioni, affidamento, divorzi

Lo Studio Cappelleri si occupa da decenni di diritto di famiglia e, in particolare, degli aspetti che riguardano le separazioni e i divorzi in Italia, avendo ottenuto pronunce di merito e legittimità che hanno segnato la storia di questa materia.

Per qualunque dubbio in materia, soprattutto alla luce della nuova legge in tema di affido condiviso, non esitate a contattarci.

Saremo disponibili a fornirvi ogni chiarimento in materia, anche in considerazione delle nuove aperture legislative che impongono un regime familiare ed economico molto diverso dal passato e che aprono, dunque, anche per le famiglie già separate, nuove possibilità giuridiche.

A puro titolo d'esempio, vi ricordiamo che il principio dell'affidamento congiunto dei minori è applicabile anche alle separazioni e ai divorzi già definiti, così come è applicabile anche alle situazioni già decise il diritto del coniuge di contribuire al mantenimento del figlio, versando direttamente al maggiorenne l'assegno mensile.