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Studi di settore, annullamento, presunzione, commissione tributaria di Bari, 2006

Commissione tributaria provinciale di Bari, 11-09-2006.
 
I risultati derivanti dagli studi di settore previsti dagli art. 62 bis seg. d.l. 30 agosto 1993 n. 331 (conv. nella l. 29 ottobre 1993 n. 427), non godono di autoreferenzialità legittimante allo stesso tempo il ricorso all’accertamento extracontabile e la determinazione di presunti maggiori ricavi, ovvero le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli ritenuti congrui dall’applicazione del metodo matematico-statistico di Gerico non possono costituire sic et simpliciter base legittimante l’accertamento, sia per la poca affidabilità dello stesso strumento statistico, sia perché dette gravi incongruenze possono rendere la contabilità inattendibile solo quando essa confligga con regole fondamentali di ragionevolezza, al punto da privarla di ogni credibilità.
 
Tributi in genere
- Accertamento, sintetico o analitico
- Dichiarazione e accertamento
 
Giudicante: Commiss. trib. prov. Bari, 11-09-2006
 
Riferimenti legislativi: 
d.l. 30-08-1993 n. 331, art. 62 bis
l. 29-10-1993 n. 427, art. 1 

Accertamenti fiscali - Studi di settore - Ricorso

L'Agenzia delle Entrate basa la maggioranza degli accertamenti fiscali pressoché unicamente sulle presunzioni fornite dai cosiddetti Studi di Settore.

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