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Diffamazione a mezzo informatico, luogo e tempo del reato

La Suprema Corte di Cassazione, il 21.6.2006, ha fissato il principio in base al quale il momento ed il luogo di consumazione del delitto di diffamazione a mezzo informatico va individuato nell'istante e nel luogo in cui il contenuto eventualmente diffamatorio sia immesso in rete e non, invece, con riferimento alla visualizzazione dei contenuti in questione.

La massima recita:

Cassazione, sezione V, 21-06-2006.
Il principio secondo cui la diffusione di una notizia immessa nei c.d. mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria non soffre eccezione per quanto riguarda i siti web atteso che, essendo l’accesso ad essi solitamente libero e frequente, l’immissione di notizie o immagini in rete integra l’ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam, implicandone la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato ma difficilmente accertabile di utenti; ne consegue che il reato di diffamazione via web non si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscano l’espressione ingiuriosa bensì nel momento dell’immissione in rete dei contenuti lesivi.

Ingiuria
- Diffamazione, internet

Giudicante: Cass., sez. V, 21-06-2006

Riferimenti legislativi:
c.p., art. 59



La decisione, per molti aspetti condivisibile, lascia comunque aperti taluni risvolti della questione che, dal lato tecnico e dal lato penale, assumono estrema rilevanza.

Si pensi, infatti, alla notevole distanza geografica che può esservi tra il luogo dal quale l'utente opera l'immissione dei contenuti (attraverso un sistema di trasferimento dati) ed il luogo in cui si trova il server web, che è poi l'unico sistema che diffonde, effettivamente, i dati possibilmente diffamatori.

Così come rimane ancora incerta, anche alla luce della pronuncia, la possibilità o meno per l'imputato di dimostrare che i contenuti, ancorché messi online, non siano stati mai visualizzati, perché, ad esempio, mai indicizzati dai motori di ricerca e quindi, in realtà, pubblicati, ma non pubblici.

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